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Manutenzione Caldaie

Manutenzione Caldaie
La Climaonline Service è esperta e specializzata nella manutenzione delle caldaie,climatizzatori,e pannelli solari termici.
Il servizio viene svolto esclusivamente nella zona di Roma e max a 60 km dal raccordo della capitale.

PROMOZIONE SETTEMBRE 2014 PER TUTTI COLORO CHE SOTTOSCRIVONO UN CONTRATTO DI MANUTENZIONE CALDAIA AVRANNO IN OMAGGIO IL BOLLINO ENERGETICO ED IL NUOVO LIBRETTO PER LA CALDAIA DIVENUTO OBBLIGATORIO DA GIUGNO 2014!!

Offerte contratto di manutenzione caldaie entro i 35 kw

CONTRATTO STANDARD :

durata contratto importo annuale Tipo di contratto
anni 2.............................. 80,00 entro il comune di Roma..................Standard
anni 2.............................. 90,00 fuori il comune di Roma...................Standard

CONTRATTO PLUS :

anni 2................................ 100,00 entro il comune di Roma................... PLUS
anni 2................................ 120,00 fuori il comune di Roma.....................PLUS

CONTRATTO ORO :

anni 2.................................170,00 entro il comune di Roma....................ORO
anni 2.................................190,00 fuori il comune di Roma......................ORO

anni 5..................................155,00 entro il comune di Roma....................ORO
anni 5...................................175,00 fuori il comune di Roma....................ORO

Tipologia degli abbonamenti

Standard :
Manutenzione periodica annuale,come prescritto dal libretto di impianto
Controllo di rendimento della combustione
Compilazione del libretto di impianto
Sconto del 10% sui ricambi (valido per le caldaie fuori garanzia)
Intervento di riparazione entro le 48 ore lavorative dalla chiamata.
Bollino Energetico + €.5.00 (da sommare all'importo annuale)


PLUS :
Manutenzione periodica annuale,come prescritto dal libretto di impianto
Controllo di rendimento della combustione
Compilazione del libretto di impianto
1 diritto di chiamata gratuito(da utilizzare entro l'anno contrattuale)
Sconto del 20% sui ricambi (valido per le caldaie fuori garanzia)
Intervento di riparazione entro le 36 ore lavorative dalla chiamata.
Bollino Energetico + €.5.00 (da sommare all'importo annuale)


ORO :
Manutenzione periodica annuale,come prescritto dal libretto di impianto
2 Controlli di rendimento della combustione
2 Visite annuali (avviamento e chiusura impianto termico)
Compilazione del libretto di impianto
2 diritti di chiamata gratuito(da utilizzare entro l'anno contrattuale)
Sconto del 30% sui ricambi (valido per le caldaie fuori garanzia)
Intervento di riparazione entro le 24 ore lavorative dalla chiamata.
Bollino Energetico + €.5.00 (da sommare all'importo annuale)


DOMANDE E RISPOSTE

Perché è necessario effettuare la manutenzione della caldaia?

La manutenzione della caldaia è un obbligo di legge e serve a favorire il risparmio
energetico, ridurre le emissioni di gas inquinanti, ottenere un risparmio sui consumi in
bolletta e, infine, garantire la sicurezza degli ambienti domestici.

Chi è il responsabile dell’esercizio e della manutenzione della caldaia dell’alloggio?

Per responsabile dell’impianto termico si intende l'occupante, a qualsiasi titolo, in caso di
singole unità immobiliari residenziali; il proprietario, in caso di singole unità immobiliari
residenziali non locate; l'amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici
centralizzati amministrati in condominio; il proprietario o l'amministratore delegato in caso
di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche; Al responsabile
dell’impianto, che può delegarle ad un terzo mediante apposito contratto, sono affidati
l'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il rispetto
delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica.
Il responsabile dell’impianto deve farsi carico del corretto esercizio e manutenzione dell’
impianto di riscaldamento. La mancata effettuazione della manutenzione periodica
comporta l’applicazione di una sanzione da un minimo di € 500,00 fino ad un massimo di €
3.000,00.

Quali sono le responsabilità ed i compiti del “Responsabile dell’impianto termico”?

Il responsabile dell’impianto termico deve:
• predisporre il libretto d’impianto (o di centrale per i soli impianti di potenza ≥ 35 kW) e
far svolgere, da una impresa abilitata ai sensi dell’Art.3 del DM 37/2008, le operazioni di
controllo e manutenzione previste dalla legge. Al termine dell’intervento il tecnico che ha
effettuato il controllo deve rilasciare al responsabile d’impianto una copia del Rapporto di
controllo e manutenzione (Allegato “G” per impianti di potenza < 35 kW e Allegato “F”
per impianti di potenza ≥ 35 kW). Questa documentazione dovrà essere allegata al libretto
d’impianto (o di centrale) sul quale si dovranno aggiornare i dati relativi alle manutenzioni
ed alle prove fumi effettuate.
• regolare l’impianto in modo che non superi la temperatura media degli ambienti di 22
°C: a norma di legge, la responsabilità del superamento di tale limite è imputabile
all’occupante, che può incorrere in sanzioni.

Il cittadino può richiedere un controllo del rispetto dei valori massimi della temperatura
ambiente interna alla propria abitazione? Come viene effettuato questo tipo di controllo?

• Il controllo della temperatura ambiente può essere richiesto servendosi del modulo
predisposto dall’Amministrazione presente nella sezione allegati. Il costo di tale controllo è
a totale carico del richiedente (per un importo di € 109,92).
• la rilevazione dei valori di temperatura dell’aria negli ambienti verrà effettuata da un
tecnico qualificato.

Sono un inquilino: la manutenzione e la tenuta del libretto sono di mia competenza?

Se l’impianto è individuale, la manutenzione è a Suo carico, in quanto, in questo caso,
responsabile dell’impianto termico è l’occupante dell’appartamento o unità immobiliare; se
l’impianto è centralizzato, la manutenzione è a carico del responsabile dell’impianto stesso
(proprietario, amministratore o terzo responsabile). 17
Chi è il terzo responsabile?

Il “terzo responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico” è la
persona giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e
comunque di capacità tecnica, economica e organizzativa adeguata al numero, alla potenza e
alla complessità degli impianti gestiti, è delegata dal responsabile ad assumere la
responsabilità dell'esercizio, della conduzione, del controllo, della manutenzione e
dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici;

Ho installato un impianto nuovo: devo effettuare ugualmente la manutenzione?

All'atto della prima messa in esercizio dell'impianto, deve essere effettuata la prima prova di
combustione, a cura dell'installatore, che deve rilasciare il primo rapporto di controllo
tecnico (Allegato G per impianti di potenza nominale del focolare < 35 kW, o Allegato F per
impianti di potenza nominale del focolare > a 35 kW), la dichiarazione di conformità, ai
sensi dell’art. 7 del D.M. 37/2008 e il libretto di impianto (o di centrale). La manutenzione
ordinaria va effettuata secondo le prescrizioni della Ditta installatrice o, in assenza di queste,
dalle istruzioni fornite dal costruttore nel libretto di uso e di manutenzione della caldaia.

Quali sono gli impianti termici soggetti a controllo e manutenzione?

Sono gli impianti destinati ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti,
con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico
utilizzato, comprendenti eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del
calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti
termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici
apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia
radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la
somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità
immobiliare e' maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi
dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità
immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.

Cos’è la Dichiarazione di Conformità ?

Tale documento, rilasciato dall’installatore al termine dell’intervento, attesta che l’impianto
è stato realizzato nel rispetto delle norme.
Nel caso non sia stato rilasciato bisogna risalire all’installatore dell’impianto che dovrà
redigerla a sua volta.
Nel caso in cui la dichiarazione di conformità non sia stata prodotta o non sia più reperibile,
tale documento può essere sostituito, solo per installazioni effettuate prima del 27/03/2008,
da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all'albo professionale
per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno
cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale
responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti
nel campo di applicazione dell'articolo 5, comma 2, del D.M. 37/2008, da un soggetto che
ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un'impresa abilitata operante
nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.




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Che differenza c’è tra la prova di combustione e la manutenzione ordinaria dell’impianto?

La manutenzione ordinaria consiste in quelle operazioni previste, dal fabbricante degli
apparecchi e riportate nei libretti di uso e manutenzione, intese a conservare l’impianto in
uno stato efficiente, mentre la prova di combustione consiste nel verificarne i parametri in
base alle soglie limite previste dalla legge e si effettua in concomitanza con i controlli di
efficienza energetica dell’impianto.

Se non svolgo le manutenzioni previste per legge cosa può accadere?

Si possono verificare conseguenze anche gravi, dovute soprattutto alla formazione e
diffusione del monossido di carbonio nei locali. Il monossido di carbonio (CO) e’ un gas
inodore, incolore, tossico, e che può rivelarsi letale se respirato in alte concentrazioni e per
un tempo prolungato, comunque nocivo per l’organismo anche in basse concentrazioni.
Per evitare pericolose intossicazioni è importante dunque verificare il corretto
funzionamento delle caldaie, e la sicurezza degli impianti di riscaldamento.

Quali sono le cause per cui si può formare e diffondere il CO nell’ambiente in cui abito?

Sono principalmente tre:
1) insufficiente aerazione nel locale ove avviene la combustione;
2) cattivo funzionamento dello scarico dei fumi;
3) mal funzionamento dovuto a scarsa manutenzione dell’impianto stesso;

Il bollino va messo alla prima accensione della caldaia o no?

L’articolo 9 dell’Allegato L, al D.Lgs. 192/2005 (successivamente articolo 14
dell’Allegato L, al D.Lgs. 311/2006), ha reso obbligatorio, a partire dal 8 ottobre 2005, la
trasmissione della dichiarazione di avvenuta manutenzione dell’impianto termico, all’Ente
locale competente. Da tale data, pertanto, tutti i manutentori, terzi responsabili, o altri
soggetti ritenuti pertinenti (proprietario o, se diverso, occupante dell’immobile) devono
trasmettere, al Comune di Roma Capitale, l’ultimo rapporto di controllo tecnico (conforme
all’allegato F, per gli impianti di potenza nominale del focolare ≥ 35 kW, e conforme
all’Allegato G per gli impianti di potenza nominale del focolare < 35 kW) , in corso di
validità, almeno secondo le seguenti scadenze temporali:

a) ogni due anni nel caso di impianti di potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 35 kW;
b) ogni quattro anni nel caso di impianti di potenza nominale del focolare minore di 35 kW.

Nel caso di installazione di un nuovo impianto termico, così come definito dall’art. 19
dell’Allegato A al D.Lgs 192/2005, ovvero “un impianto termico installato in un edificio
di nuova costruzione o in un edificio o porzione di edificio antecedentemente privo di
impianto termico”, è necessario trasmettere l’autodichiarazione entro 12 mesi a partire
dalla data della prima accensione dell’impianto, purché sia stata presentata e trasmessa,
ad ATI Con.Te. entro 30 giorni dalla suddetta data, la scheda identificativa
dell’impianto (prevista dal comma 11, dell’art. 11, del D.P.R. 412/1993, così come
modificato ed integrato dal D.P.R. 551/1999 e dal D.M. del 17 marzo 2003) e copia della
dichiarazione di conformità (prevista dall’art. 7 del D.M. 37/2008, già art. 9 della Legge
46/1990), in linea con quanto disposto nella parte 5 – Autodichiarazione – della
Deliberazione di Giunta Regionale del 7 gennaio 2005, n. 13.
La sostituzione del generatore di calore non interrompe le suddette periodicità, pertanto,
nel caso di installazione di una nuova caldaia è necessario verificare la presenza e la data di
trasmissione dell’ultima dichiarazione di avvenuta manutenzione.
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Se effettuo l’autocertificazione, la manutenzione resta sempre a mio carico?

Non bisogna confondere i controlli a carico dell’utente, cioè manutenzione dell’impianto e
prova di combustione, i cui costi sono a carico dell’utente stesso, con i controlli da parte di
Roma Capitale che riguardano la conformità alle norme di Legge.
Effettuando l’autocertificazione ed il relativo versamento quale contributo spese di verifica,
non si paga il costo del controllo svolto dai tecnici verificatori di Roma Capitale.

COME SI SVOLGONO I CONTROLLI DA PARTE DEL COMUNE DI ROMA? :


L’Amministrazione Comunale svolge l’attività di verifica dello stato di
esercizio e di manutenzione, nonché del rendimento di combustione degli
impianti termici, in attuazione dell’art 9, comma 2, del D.Lgs 192/05 ed
all’allegato “L” del D.Lgs 311/06, tramite i tecnici CON.TE., muniti di tesserino
di riconoscimento.

La documentazione che deve essere resa disponibile al momento del
controllo è la seguente:
- libretto di impianto per impianti di potenza inferiore a 35 kW;
- libretto centrale per impianti di potenza uguale o superiore a 35 kW;
- libretti di uso e manutenzione degli apparecchi installati;
- dichiarazioni di conformità dell’impianto termico;
- rapporti di controllo tecnico (Allegato G per impianti di potenza inferiore a
35 kW, o Allegato F per impianti di potenza uguale o superiore a 35 kW)
rilasciati dal manutentore nel corso degli interventi di manutenzione e di
controllo dell’efficienza energetica, effettuati negli ultimi anni;

Durante il controllo sarà eseguita la verifica del rendimento della
combustione del generatore, della quantità di inquinanti nelle emissioni, dello
stato della canna fumaria, dell’aerazione del locale e di altri parametri specifici.
Al termine della verifica, l’addetto al controllo rilascerà una copia del verbale di
avvenuto controllo. L’esito del controllo potrà essere positivo (nel caso di
impianto termico riscontrato a norma) o negativo (nel caso di impianto termico
riscontrato non conforme alla normativa). In quest’ultimo caso, il responsabile
dell’impianto sarà invitato a provvedere, entro 30 giorni, alla messa in conformità
dell’impianto ed a trasmettere copia della documentazione attestante l’avvenuta
messa in conformità.

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